Art. 2.

      1. La provincia di Torino procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla giunta provinciale, previa intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, entro il medesimo termine, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

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      4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino.
      5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Torino, gli adempimenti di cui al comma 2 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia del Canavese e delle Valli di Lanzo e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Torino nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Torino continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.