1. La provincia di Torino procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla giunta provinciale, previa intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno, entro il medesimo termine, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.